L'acronimo indica il Documento di Valutazione Rischi, per il quale offriamo la consulenza e la professionalità necessaria alla redazione. Contiene l'analisi dei rischi potenziali consentendo poi di attuare le necessarie misure e di impostare la conseguente formazione ai lavoratori.
SI E NO; i soggetti possono avvalersi di documentazione cartacea (esito negativo di tampone, certificato di guarigione), per accedere senza il green pass. Questo aspetto rappresenta una possibilità per il lavoratore e non un obbligo, poiché contengono informazioni protette dalla privacy. I verificatori non potranno comunque registrare tale dato, ma solo verificarne i parametri. Mentre il lavoratore che ha appena effettuato la prima dose di vaccinazione, se non è soggetto guarito da malattia Covid, deve effettuare un tampone fino allo scadere dei 15 giorni.
SI; per la norma sono tenuto a controllare chiunque effettui un’attività lavorativa all’interno della mia organizzazione, anche a titolo di volontariato, apprendistato, tirocinio o alternanza scuola/lavoro. Mentre per quanto riguarda servizi esterni di pulizia o comunque service esternalizzati, con contratti continuativi o per una moltitudine di giornate di lavoro, prevedere un controllo a campione o all’ingresso identico a quello ideato per il controllo dei propri dipendenti.
NO E SI; per le aziende private non esiste un obbligo, ma semplicemente un’indicazione preferenziale di eseguire giornalmente i controlli sulla totalità all’ingresso. La norma lascia la libertà di effettuare con la modalità a campione, al minimo di un 20% e comunque in grado a rotazione di coprire tutto il personale dipendente e la possibilità di eseguire controlli anche dopo l’accesso in azienda. Il consiglio è quello di effettuarli comunque sia per le modalità a campione che totali giornalmente e all’ingresso. Mentre per le pubbliche amministrazioni il decreto lo prevede giornaliero.
NO; non sussiste un obbligo di informazione ai dipendenti su chi effettuerà i controlli. Per limitare contenziosi e limitare le tensioni interaziendali è consigliato esporre in bacheca i nominativi delle persone autorizzate e nominate al controllo dei Green Pass.
SI, a prescindere dalla nomina di Dirigenti per la sicurezza il datore di lavoro dovrà frequentare dei corsi specifici di formazione come definito dall’A.S.R. che dovrà essere elaborato entro il 30 giugno 2022.
SI, gli addetti al primo soccorso e antincendio possono essere in numero anche maggiore dei preposti, le figure possono coincidere. Principalmente la figura del preposto è un “caposquadra” che coordina le squadre di lavoro e/o sovraintende il lavoro di altri lavoratori.
Con l’introduzione dell’obbligo della designazione dei ruoli di proposto art. 18 non va a decadere il principio di effettività (art. 299 del TULS). Chi, di fatto, riveste il ruolo di preposto (art. 299) deve essere designato dal datore di lavoro/dirigente come previsto dall'art. 18 del TULS.
L'articolo 299 opera per attribuire responsabilità penali dirette in difetto di preventiva individuazione del preposto, operando esclusivamente con finalità sanzionatoria a posteriori, che rivela tra l'altro l'inadeguatezza dell'organizzazione aziendale della sicurezza, incapace di definire (individuare) a priori le posizioni e i compiti dei "preventori" aziendali (garanti della sicurezza).
Il nuovo articolo 18 del D.Lgs. n. 81/2008, in vigore dal 21 dicembre 2021, ha introdotto l'obbligo del datore di lavoro/ dirigente di individuare espressamente per iscritto il preposto (ad esempio tramite: nomina, incarico, comunicazione dei compiti di vigilanza di cui all'art. 19, ecc.), la forma è libera e può essere scelta dall’azienda. Il preposto deve sempre essere individuato, a meno che il datore di lavoro/dirigente non dichiari nel DVR di svolgere in prima persona i compiti di vigilanza di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 81/2008.
SI, nel senso che in base alle attività svolte possono essere presenti e individuati soggetti che ricoprono il ruolo di preposto, così come definito dall’art. 2, comma 1 lettera e del TULS.
NO, solo chi rientra con le proprie attività nell’ambito delle lavorazioni di cantiere del Titolo IV del D.Lgs. 81/08.
NO, nel caso di lavoratore autonomo occasionale non è necessario, ma deve rispettare quanto previsto dall’art. 99, comma 9 lettera a e dall’allegato XVII.