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Sicurezza sul lavoro: Ecco le novità per formazione, vigilanza dei preposti e sospensione dell’impresa

Consulenza Manageriale | Sicurezza 22 dicembre 2021

La definitiva conversione in Legge del decreto Fisco-Lavoro (D.L. n. 146/2021), consegna, nella disamina degli artt. 13 e 13 bis, un quadro regolatorio di rilievo innovatore in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, attraverso modifiche puntuali su ben 14 articoli (artt. 7, 8, 13, 14, 18, 19, 26, 37, 51, 52, 55, 56, 79 e 99) del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro), di cui viene integralmente sostituito anche l’Allegato I, con l’obiettivo evidente di innalzare il livello complessivo delle tutele prevenzionistiche sostanziali.

L’ampiezza dell’intervento normativo può leggersi come una “miniriforma” del Testo Unico, con precipuo riferimento al Titolo I, volto a rilevare l’urgenza di un miglioramento delle evidenze prevenzionistiche, operando contemporaneamente su cinque pilastri:

 

  • una implementazione delle attività formative e di addestramento;
  • l’individuazione più stringente delle funzioni di vigilanza e controllo e delle correlate responsabilità del preposto;
  • l’estensione all’Ispettorato Nazionale del Lavoro delle stesse competenze di vigilanza e ispezione in precedenza riconosciute soltanto alle Aziende Sanitarie Locali;
  • la riformulazione complessiva del potere di sospensione dell’impresa per lavoro sommerso e per gravi violazioni di sicurezza;
  • il rilancio del ruolo degli organismi paritetici.

 

Principali novità emerse riguardano:

 

Formazione e addestramento:

  • Individuazione della durata, dei contenuti minimi  durata della formazione per i datori di lavoro che diventa obbligatoria;
  • Definizione modalità verifica finale di apprendimento;
  • Formazione dei preposti deve essere svolta interamente in presenza ed eseguito aggiornamento con cadenza almeno biennale.  

 

Preposti:

  • Obbligo per DL e dirigenti di individuare il preposto per effettuazione delle attività di vigilanza;
  • In caso di comportamento non conformi il preposto ha l'obbligo di intervenire per interrompere l'attività lavorativa;
  • In regime di appalto o di subappalto,i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori hanno l’obbligo di indicare espressamente e nominativamente al committente il personale dagli stessi individuato per svolgere le funzioni di preposto.

Sospensione attività lavorativa:

  • ripristino del riferimento al rischio d’amianto, che era stato eliminato dal D.L. n. 146/2021, per cui torna confermata la gravità della mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto;
  • accanto agli altri inadempimenti già elencati nell’Allegato, così come illustrati dall’INL nella circolare n. 4/2021.

 

Ispettorato del lavoro:La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro viene effettuata in modo paritario all’azienda sanitaria locale competente per territorio e dall’Ispettorato nazionale del lavoro mediante le sue sedi territoriali. 

Organismi paritetici:

Il nuovo art. 51, comma 8-bis, D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che gli organismi paritetici devono comunicare annualmente, contestualmente all’Ispettorato del Lavoro e all’INAIL, i dati relativi a:

  • imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e quelle che hanno svolto l’attività di formazione organizzata dagli stessi;
  • rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali;
  • rilascio delle asseverazioni di adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza (D.Lgs. n. 231/2001, art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008).

 

Peraltro, i dati comunicati dagli organismi paritetici verranno utilizzati ai fini della individuazione di criteri di priorità nella programmazione della vigilanza da parte dell’Ispettorato del lavoro e di criteri di premialità nell’ambito della determinazione degli oneri assicurativi da parte dell’INAIL, tenendo conto del fatto che le imprese aderiscono volontariamente al sistema paritetico che ha come obiettivo essenziale l’efficacia prevenzionistica.In allegato il Testo coordinato DL 21 ottobre 2021 n. 146 e Legge di conversione 215 2021.SEA Consulenze e Servizi S.r.l., è a completa disposizione dei propri clienti per supportarli e adempiere alle novità in materia di sicurezza e salute sul lavoro. Per contattare un consulente esperto è possibile compilare il box in fondo alla pagina oppure chiamare il numero telefonico +39 0461 433433.

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