Con il DM del 26 luglio 2022, sono state approvate le nuove norme tecniche di prevenzione incendi per stabilimenti e impianti che effettuano semplice stoccaggio di rifiuti e/o a servizio di impianti di trattamento dei rifiuti. Sono esclusi da questo ambito i rifiuti inerti e radioattivi e i centri di raccolta rifiuti con superficie superiore ai 3000 m2. Le norme tecniche, riportate all’allegato 1 del decreto, si applicano sia alle attività di nuova realizzazione sia alle attività già esistenti alla data di entrata in vigore del decreto.
Queste ultime hanno 5 anni di tempo dall’entrata in vigore del decreto (09 novembre 2022) per adeguarsi alle nuove regole.
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