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NUOVA DISCIPLINA PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO

Sicurezza | Formazione 08 ottobre 2021

Dopo lunga attesa e ripetuti annunci, sono stati pubblicati sulla GU i primi due decreti attesi che riformano la disciplina antincendio in attuazione delle disposizioni previste nel TU 81/08 e s.m.i., e che fino ad ora erano regolate dal datato D.M. 10.03.98.

 

I tre decreti annunciati smontano ciascuno un pezzo del vecchio DM, abrogandone gli specifici articoli, sostituendoli con una nuova e più moderna disciplina.  

 

Il primo ad essere pubblicato è stato il c.d. “Decreto Controlli” (Decreto 01 settembre 2021 del Ministero dell’Interno – GU 25.09.2021) che si occupa di ridefinire i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’art. 46, comma 3, lett. A), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il Decreto Controlli concede un anno si tempo per entrare in vigore, in modo da consentire alle aziende di adeguare le proprie procedure di controllo, che possono essere attuate anche attraverso il modello di organizzazione e gestione previsto all’art. 30 del Testo Unico Sicurezza Salute.

 

Il secondo Decreto 02 settembre 2021, pubblicato in GU il 04 ottobre 2021, si occupa invece di ridefinire e riformare i criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza, le caratteristiche del servizio di prevenzione e protezione antincendio e stabilire le nuove modalità per la qualifica ed abilitazione – quando prevista – degli incaricati all’emergenza antincendio.

Il Decreto 02 settembre 2021 va ad abrogare i seguenti artt. del DM 10.03.1998:

Art. 3. Misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio,

Art. 5. Gestione dell’emergenza in caso di incendio,

Art. 6. Designazione degli addetti al servizio antincendio

Art. 7.  Formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza.

 

Il secondo dei tre attesi decreti (l’ultimo ancora da emanarsi) include 5 allegati:

Allegato I GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN ESERCIZIO

Allegato II GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN EMERGENZA.

Allegato III CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO PER ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO

Allegato IV IDONEITÀ TECNICA DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO

Allegato V CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO DEI DOCENTI DEI CORSI ANTINCENDIO

 

Proponiamo qui il testo integrale del Decreto, corredato dei link per consentire di scaricare ogni singolo allegato.

Anche il secondo Decreto pubblicato prevede un periodo transitorio di un anno, ed entrerà pertanto in vigore il 04 ottobre 2022.

Oltre che per adeguare le misure di gestione della sicurezza antincendio, che dovranno distinguersi tra condizioni di esercizio e condizioni di emergenza, il periodo transitorio sarà utile per allineare i requisiti dei formatori antincendio, sulla cui qualifica il DM 10.03.1998 risultava particolarmente carente.

 

Per citare alcune delle novità principali:

  • La classificazione Alto-Medio-Basso Rischio viene sostituita da 3 “livelli”, del tutto analoghi nell’applicazione pratica, che però fanno riferimento in maniera ancora più diretta alle caratteristiche dell’attività e all’affollamento nei luoghi di lavoro,
  • Viene introdotta la possibilità di svolgere la parte teorica della formazione con modalità FAD, a distanza, purchè sincrona. Ciò significa che viene esclusa espressamente la modalità e-learning,
  • La durata della formazione resta invariata, ed anche i contenuti sono abbastanza in linea con i format didattici che prevede l’All. IX del D.M. 10.03.1998, sulla base del quale potrà continuare ad essere erogata la formazione teorico-pratica fino a 6 mesi prima dell’entrata in vigore del nuovo Decreto,
  • Riguardo alla formazione, la modifica più rilevante riguarda i corsi “basso rischio” (livello 1) che, diversamente che in precedenza, dovranno prevedere espressamente due ore da dedicare alle esercitazioni pratiche,
  • L’aggiornamento formativo, che era già previsto nel D.M. 10.03.1998, mantiene la durata, ma diventa espressamente di cadenza quinquennale. Frequenza che non era specificata precedentemente, ma che veniva per analogia avvicinata a quella stabilita dal D.M. 388/03, sulla Formazione di Primo Soccorso (triennale).
  • Per i lavoratori incaricati la cui formazione sarà scaduta da 5 anni all’entrata in vigore del decreto, i datori di lavoro avranno ancora un anno di tempo per ottemperare all’obbligo. Un vero e proprio “bonus” concesso dal legislatore,
  • Gli incaricati nominati dal datore di lavoro non si limiteranno più alla sola gestione delle emergenze, ma diventano “incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze” (art. 4), dovendo così assolvere espressamente a compiti finalizzati ad evitare o limitare la possibilità che un emergenza possa avverarsi,
  • Il numero di incaricati non viene più indicato come “sufficiente”, a discrezione del DL, ma deve essere stabilito in base all’esito della valutazione rischi d’incendio e alle modalità organizzative adottate (ed efficaci) per la gestione in esercizio e in emergenza del rischio. Questa nozione rafforza l’impegno organizzativo dell’impresa e lega il numero di incaricati all’effettività delle misure di prevenzione adottate.

 

Per una più completa disanima, rimandiamo al testo del Decreto 02 settembre 2021, destinato a produrre importanti cambiamenti nell’organizzazione della sicurezza delle aziende italiane.

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