Non è infrequente che nelle Organizzazioni, tra i lavoratori e le lavoratrici siano presenti dei volontari del soccorso.
Facciamo il punto sulla possibilità di nominare queste “risorse” per i compiti di Incaricato alle Emergenze Aziendali e considerarle già formate.
Una Circolare del MinInterno – Dip. dei VVFF, del Soccorso e della Difesa Civile – risalente al 2016 specifica i criteri in base ai quali il volontario deve preventivamente richiedere al proprio comandante del Corpo Volontari VVFF il rilascio della dichiarazione di idoneità a svolgere i compiti di Incaricato alle Emergenze Antincendio in Azienda.
Oltre alla formazione ricevuta come Volontario, infatti, devono sussistere anche un numero minimo di interventi operativi eseguiti antecedentemente al rilascio della Dichiarazione.
Inoltre la circolare precisa che:
Analoghe disposizioni sono applicate anche nel caso di VVF cessati, quando sono lavoratori o lavoratrici dell’Azienda.
Per quanto riguarda invece i lavoratori o le lavoratrici incaricati alle Emergenze di Primo Soccorso, la Commissione per gli interpelli - prevista dall’articolo 12 comma 2 del D. Lgs. 81/2008 e istituita con Decreto Direttoriale del 28 settembre 2011 – rispondeva già il 15/11/2012 all’Interpello n.2/2012, “relativamente alla possibilità di ritenere assolto l'obbligo di formazione per i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di primo soccorso, nel caso di incaricati che siano soccorritori ‘attivi’, intendendo con questo termine volontari che abbiano frequentato i corsi per la qualifica di VdS (Volontari del Soccorso) organizzati dalla Croce Rossa o altro Ente e/o Associazione collegati al SSN 118 e frequentino gli aggiornamenti annuali previsti dai regolamenti di detti organismi”.
Nella risposta, la Commissione così si esprimeva: “può ritenersi assolto solo nel caso in cui le modalità - anche con riguardo ai requisiti dei formatori - la durata e il contenuto teorico-pratico di detti corsi siano pari o di livello superiore a quello previsto dal D.M. 15 Luglio 2003, n. 388, sia come numero di ore che come argomenti trattati. Qualora dalla comparazione dei programmi si verifichi in concreto - fermo restando il rispetto delle modalità di cui al D.M. 15 Luglio 2003, n. 388 - che sono stati trattati solo alcuni degli argomenti previsti, il corso dovrà essere integrato nel numero di ore e negli argomenti mancanti”.
(Fonte: Puntosicuro)
Se le verifiche condotte dal Datore di lavoro e le evidenze prodotte dal lavoratore o dalla lavoratrice sono valide, è possibile inserire questi soggetti nelle Squadre incaricate della gestione delle emergenze senza sottoporli alla formazione prevista per legge: salvo eventuali integrazioni formative legate ai processi critici aziendali che la formazione ricevuta come volontari non avesse contemplato.
Gli aggiornamenti periodici restano invece gli stessi degli altri incaricati alle emergenze: obbligatori e a carico del datore di lavoro.