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LEGGE 15 GENNAIO 2021 N. 4: Le violenze e molestie sul luogo di lavoro entrano nel DVR

Sicurezza 25 febbraio 2021

Ad un anno circa dal seminario del 12 febbraio 2020 intitolato “GENERE, SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO”, al quale anche SEA aveva partecipato, in veste di relatore, per presentare i risultati del progetto “Che genere di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro?” (nel box a destra o in alto potete scaricare le Linee guida), il legislatore ha introdotto una rilevante novità in tema.

Con l'entrata in vigore della Legge n. 4 del 15 gennaio 2021 (nel box a destra o in alto potete scaricare il testo), avvenuta alla fine del mese stesso, si è compiuto un ulteriore importante passo avanti per l'inclusione della prospettiva di genere e delle molestie nella valutazione dei rischi aziendali tesa all’eliminazione di questi episodi di violenza nel mondo del lavoro. L’analisi di questi aspetti viene prevista all’interno del Documento di Valutazione dei Rischi (in sigla DVR).

La legge in oggetto sostanzialmente ratifica e rende esecutiva la Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108ª sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione.

 

Riassumiamo in breve i contenuti della Convenzione:

 

A CHI SI APPLICA:  

Il documento protegge i lavoratori e altri soggetti nel mondo del lavoro, (ivi compresi i lavoratori come definiti in base alle pratiche e al diritto nazionale), persone che lavorino indipendentemente dallo status contrattuale, le persone in formazione (inclusi i tirocinanti e gli apprendisti), i lavoratori licenziati, i volontari, le persone alla ricerca di un impiego e i candidati a un lavoro, e individui che esercitino l’autorità, i doveri e le responsabilità di un datore di lavoro.

Si applica a tutti i settori, sia privati che pubblici, nell’economia formale e informale, in aree urbane o rurali.

Si applica alla violenza e alle molestie nel mondo del lavoro che si verifichino in occasione del lavoro in senso stretto, in connessione con esso, o che scaturiscano dal lavoro.

 

PRINCIPI FONDAMENTALI:

I Membri sono tenuti ad adottare un approccio inclusivo, integrato e incentrato sulla prospettiva di genere per la prevenzione e l’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro. Va tenuto in considerazione anche il coinvolgimento di soggetti terzi, qualora rilevante.

Riportiamo un breve elenco esemplificativo di quanto si deve includere:

a) il divieto di violenza e molestie ai sensi di legge;

b) la garanzia che le politiche pertinenti contemplino misure per l’eliminazione della violenza e delle molestie;

c) l’adozione di una strategia globale che preveda l’attuazione di misure di prevenzione e contrasto alla violenza e alle molestie;

d) l’istituzione o il rafforzamento dei meccanismi per l’applicazione e il monitoraggio;

e) la garanzia per le vittime di poter accedere a meccanismi di ricorso e di risarcimento, come pure di sostegno;

f) l’istituzione di misure sanzionatorie;

g) lo sviluppo di strumenti, misure di orientamento, attività educative e formative e la promozione di iniziative di sensibilizzazione secondo modalità accessibili e adeguate;

h) la garanzia di meccanismi di ispezione e di indagine efficaci per i casi di violenza e di molestie, ivi compreso attraverso gli ispettorati del lavoro o altri organismi competenti.

PREVENZIONE E PROTEZIONE:

(Art. 9) Ciascun membro (della Convenzione) dovrà adottare leggi e regolamenti che richiedano ai datori di lavoro di intraprendere misure adeguate e proporzionate al rispettivo livello di controllo in materia di prevenzione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro, ivi compresa la misura in cui sia ragionevolmente fattibile l’attivazione delle iniziative, attraverso quanto segue:

a) l’adozione e l’attuazione, in consultazione con i lavoratori e i loro rappresentanti, di una politica in materia di violenza e di molestie nei luoghi di lavoro;

b) l’inclusione della violenza e delle molestie, come pure dei rischi psicosociali correlati, nella gestione della salute e della sicurezza sul lavoro;

c) l’identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi relativi alla violenza e alle molestie, con la partecipazione dei lavoratori e dei rispettivi rappresentanti, e l’adozione di misure per prevenirli e tenerli sotto controllo;

d) l’erogazione di informazioni e formazione ai lavoratori e ad altri soggetti interessati, in modalità accessibili a seconda dei casi, in merito ai pericoli e ai rischi identificati di violenza e di molestie e alle relative misure di prevenzione e di protezione, ivi compresi i diritti e le responsabilità dei lavoratori e di altri soggetti interessati in relazione alle politiche di cui al comma a).

 

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