Il maxiemendamento al Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 (c.d. Decreto Fisco-Lavoro), approvato ieri (15 dicembre 2021) dalla Camera dei Deputati e in via di pubblicazione, introduce importanti novità anche in materia di formazione delle varie figure della sicurezza.
Di immediata evidenza il nuovo comma 7-ter aggiunto all’articolo 37 del D.lgs. 81/2008, che recita: “Per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute, con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi”.
L’art. 37, comma 2, secondo periodo, stabilisce inoltre che: “Entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adotta un Accordo nel quale provvede all'accorpamento, rivisitazione e modifica degli Accordi attuativi del presente decreto legislativo in materia di formazione.”
Per la formazione del preposto l’immediata conseguenza consiste nel fatto che la “particolare formazione” non prevede più l’alternativa parziale in e-learning, ed inoltre gli aggiornamenti dovranno essere specifici per la figura: pertanto, è probabile che tra le modifiche di giugno 2022 troveremo anche che l’aggiornamento quinquennale come lavoratore non varrà più come titolo formativo anche per l’aggiornamento del preposto.
Una novità importante è costituita dal rinnovato comma 5 dell’art. 37, secondo capoverso: “L'addestramento consiste nella prova pratica, nel caso dell'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nella esercitazione applicata nel caso delle procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati dovranno essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”.
Attendiamo il risultato dell’importante revisione degli Accordi nazionali, alla quale dovrà alacremente lavorare la Conferenza Stato Regioni e Prov. Autonome per la scadenza annunciata del 30 giugno prossimo. Sperando che riescano a rispettare tempi così stretti, ma effettivamente si sentiva la necessità di aggiornare disposizioni che per la maggiore risalgono al 2011 e 2012.