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Modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Sicurezza | Salute 18 dicembre 2024

Il Senato ha approvato in via definitiva l’11 dicembre 2024 il disegno di legge n. 1264 (cd. DDL Lavoro) collegato alla legge di Bilancio. Il DDL Lavoro introduce importanti novità per il mondo del lavoro e delle imprese, tra queste alcune riguardano direttamente il D.Lgs. 81/08.

 


Di seguito analizziamo le principali modifiche che il disegno di legge, allegato alla presente news, andrà ad apportare al Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro.

 

MODIFICHE ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA

Numerose innovazioni riguardano l’articolo 41 “Sorveglianza sanitaria” del Testo Unico sulla Sicurezza:

 

  • Visite mediche preventive preassuntive: la visita medica preventiva può essere effettuata anche prima dell’assunzione.
  • visite mediche per assenze prolungate: il medico competente potrà decidere se effettuare una visita per assenze continuative di oltre 60 giorni. In caso negativo, sarà comunque tenuto a esprimere un giudizio di idoneità;
  • riduzione degli esami ripetitivi: il medico deve considerare le indagini e gli esami clinici già effettuati dal lavoratore, evitando duplicazioni inutili, purché compatibili con le finalità della visita preventiva.

 

Alla lettera e-ter), dopo le parole: « sessanta giorni continuativi, » sono inserite le seguenti: « qualora sia ritenuta necessaria dal medico competente » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Qualora non ritenga necessario procedere alla visita, il medico competente è tenuto a esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica »;

 


Art. 41 - Sorveglianza sanitaria 16 Febbraio 2024


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Nota (1) (3) (7) (8) (9) (10)

1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:
a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6;
b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

 

2. La sorveglianza sanitaria comprende:

a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti,

qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio.
L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

 

Tale modifica è finalizzata ad individuare senza incertezze l’ASL come organo destinatario del ricorso avverso i giudizi del medico competente. L’ASL è infatti dotata di personale medico

in grado di valutare l’idoneità o l’inidoneità del lavoratore alla mansione, al quale è con ciò garantita una maggiore tutela.

La modifica si ritiene necessaria in quanto l’estensione delle funzioni di vigilanza all’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) potrebbe determinare equivoci nell’individuazione dell’organo al quale proporre ricorso;

  • novellano l’articolo 65, commi 2 e 3, modificando le condizioni alle quali è subordinato lo svolgimento di lavori in locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei, sopprimendo la condizione della sussistenza

di particolari esigenze tecniche. Viene altresì definita una procedura amministrativa unica per la possibilità delle lavorazioni nei locali in oggetto;

  • modificano l’articolo 304, comma 1, lettera b), abrogando i commi da 3 a 5 all’articolo 36-bis del decreto-legge n. 223 del 2006, relativi agli obblighi inerenti alle tessere personali di riconoscimento nei cantieri edili,

inclusa le relative sanzioni amministrative da euro 100 ad euro 500 in capo al datore di lavoro per ciascun lavoratore non risultante in regola e da euro 50 ad euro 300 in capo al lavoratore.

 

Con riferimento a quest’ultima abrogazione - riferita specificamente ai cantieri edili - si evidenzia che resta comunque in vigore - per la generalità delle attività in regime di appalto o subappalto - di munire il personale occupato

dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (articolo 26, comma 8 del medesimo decreto legislativo).

Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto (articolo 20, comma 3, del medesimo decreto legislativo).

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