A decorrere dal 15 marzo prossimo entrerà in vigore il nuovo decreto 22 gennaio 2019 per le attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.
Il Decreto MLPS 22 gennaio 2019 “ individua, ai sensi dell’art. 161, comma 2-bis, del decreto legislativo 09 aprile 2008. N.81, i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”
Il provvedimento è stato pubblicato per aggiornare il “decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 4 marzo 2013” che viene abrogato. Si applica alle attività per il segnalamento temporaneo indicate dall’articolo 2 del disciplinare tecnico del Ministero dei Trasporti del 10 luglio 2012.
Le novità del nuovo Decreto riguardano disposizioni per i lavoratori nella scelta, manutenzione, verifica ed impiega dei dispositivi di protezione personale; per le dotazioni delle squadre di intervento; per gli spostamenti a piedi lungo gallerie, viadotti e ponti; l’attraversamento di carreggiate; la rimozione della segnaletica a fine lavori; la segnalazione di interventi all’interno di gallerie con una corsia per senso di marcia.
In particolare, l’Allegato II prevede che TUTTI i lavoratori che compongono la squadra di intervento sul cantiere stradale abbiano completato la formazione, e non solo la maggioranza di essi come prevedeva il decreto del 2013 abrogato. Resta invece invariato l’obbligo relativo alla composizione della squadra: la maggioranza degli operatori deve composta da lavoratori con esperienza specifica nei lavori stradali, con una nuova precisazione relativa alla coerente esperienza per la categoria di strada in cui si opera.
La formazione, precisa il decreto, è adesso specificatamente rivolta (abilitante) a lavoratori e preposti “addetti alle attività di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale”. Scompare il generico obbligo a formare “comunque addetti ad attività in presenza di traffico” come previsto nel decreto abrogato.
Anche i requisiti dei formatori vengono meglio precisati: con una esperienza documentata e specifica almeno quinquennale (contro il precedente requisito di 3 anni). Entro i successivi tre anni dall’entrata in vigore del decreto, i docenti “esterni” dovranno – per gli aspetti teorici – aver maturato i requisiti previsti dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, del 06 marzo 2013, n. 65. Per personale interno e prove pratiche restano invariati i requisiti preesistenti.
Altre modifiche minori riguardano il numero massimo di partecipanti alla formazione, che viene portato a 35, mentre però nelle prove pratiche il rapporto docente/allievo resta di 1 a 6. Viene introdotta la possibilità per i preposti che hanno sostenuto la formazione come lavoratori di integrare il corso con sole 4 ore aggiuntive. Anche l’aggiornamento diventa quinquennale, ma la durata dell’aggiornamento sia per lavoratori che per preposti sale a minimo 6 ore.
Presto saranno disponibili i nuovi format didattici nell’area: https://www.ecoopera.coop/it/agenda-formazione/
Per delucidazioni sul nuovo Decreto potete contattare SEA Consulenze e Servizi S.r.l. con socio unico allo 0461. 433.433 o inviare un quesito a formazione@ecoopera.coop, formazione@seaconsulenze.it.