Gentile cliente,
pensiamo di fare un gesto gradito nel segnalarLe la nuova ordinanza del 31 luglio scorso, firmata dal Presidente della Provincia Autonoma di Trento, che aggiorna le misure di prevenzione e gestione dell’emergenza COVID-19 alla luce delle disposizioni emanate dal decreto legge nazionale 30 luglio 2020, n. 83.
Trova la nuova Ordinanza PAT con allegato l’aggiornamento del PROTOCOLLO GENERALE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO REV.7 – 31 luglio 2020, all’indirizzo: https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/171209/2979422/file/Ordinanza_Presidente_PAT_31_luglio_2020.pdf
Molte delle disposizioni in vigore vengono prorogate, ma preme in questa sede segnalare le modifiche apportate alle disposizioni in materia di Formazione del Lavoratori.
Al paragrafo 5, si riconferma la possibilità di effettuare la formazione dei lavoratori in presenza, nel rispetto delle misure di contenimento richiamate nello stesso paragrafo o riferite ai paragrafi “Modalità di accesso in Azienda”, “Pulizie” e “Indicazioni del datore di lavoro”. Lo schema di disposizione delle sedute nell’aula resta lo stesso riportato nelle revisioni precedenti del Protocollo.
Pur essendo vigenti anche le Linee Guida nazionali emanate dalla Conferenza Stato Regioni e Provincia Autonome, le disposizioni provinciali hanno valore prioritario.
Abbiamo comunque predisposto un documento comparativo, che consente all’Azienda di integrare le disposizioni impartite a livello provinciale e nazionale in maniera fluida e coerente, al fine di garantire la massima compliance.
Riguardo invece al differimento dei termini per l’aggiornamento della formazione abilitante per i lavoratori ai quali è già scaduta, i precedenti protocolli indicavano la scadenza al 31 luglio 2020. Nell’Ordinanza PAT, in relazione al Protocollo rev.07, troviamo:
“3) è prorogata fino al 15 ottobre 2020 l’efficacia di quelle misure o la portata di quei termini dettati con le precedenti ordinanze del Presidente della Provincia nell’ambito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, qualora per gli stessi sia stata prevista esplicitamente l’efficacia o la portata temporale fino alla cessazione dello stato di emergenza o fino al 31 luglio 2020 (…)”
Siccome il Protocollo rev.07 nulla dice sul differimento di validità della formazione abilitante, allora essa è prorogata in virtù dell’Ordinanza stessa, capoverso 3), fino al 15 ottobre 2020.
Tuttavia, raccomandiamo le Aziende clienti di non attendere nel programmare gli aggiornamenti, in quanto alla scadenza – e in assenza di ulteriori proroghe – l’abilitazione risulterebbe irrimediabilmente scaduta e le funzioni abilitate (utilizzo di attrezzature da lavoro) non più esercitabili da parte del lavoratore, fino ad aggiornamento avvenuto della formazione quinquennale.
Né l’Ordinanza, né il nuovo Protocollo impediscono all’Azienda di procedere già ora all’aggiornamento formativo, che metterebbe da subito i Clienti in condizione di avere le abilitazioni dei propri lavoratori aggiornate, senza attendere la scadenza della proroga e senza correre il rischio di dover sospendere i lavoratori dall’impiego delle attrezzature per i quali erano stati abilitati, una volta decorsa senza rinvii anche la data del 15 ottobre 2020.
Aggiornamento che mette al sicuro il datore di lavoro, sotto l’aspetto dell’obbligo formativo, per ulteriori cinque anni.
Rammentiamo inoltre le gravi responsabilità che gravano sul datore di lavoro in caso di infortunio avvenuto durante l’impiego di attrezzature da lavoro, se ciò colpisse un lavoratore privo dell’aggiornamento formativo obbligatorio.