Nell’esperienza quotidiana come Ente accreditato per la Formazione non è raro scontrarsi con situazioni in cui:
Ne consegue, con una certa frequenza, che veniamo contattati o dall’azienda o dal lavoratore per recuperare evidenza della formazione impartita o seguita, anche dopo anni dallo svolgimento del corso.
Il nodo più serio, riguarda il fatto che il lavoratore matura crediti formativi, specie nella formazione sicurezza e salute, che vanno mantenuti e dimostrati in occasione di un cambio di mansione, ma soprattutto nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice cambi azienda e datore di lavoro. In molti casi, incontra difficoltà a dimostrare la formazione ricevuta negli anni perché i precedenti datori di lavoro non gli hanno rilasciato copia dell’attestato di ogni corso, abilitazione e aggiornamento ai quali è stato sottoposto.
In un Suo interessante articolo, l’avv. Rolando Dubini propone alcune interessanti riflessioni sul quotidiano online Puntosicuro.
Proponiamo alcuni di questi spunti ai nostri Clienti, rinviando all’articolo per una lettura completa:
Con riferimento alle fattispecie di cui all’articolo 37, comma 4, si riconoscono crediti formativi nei seguenti casi:
a) Costituzione di un nuovo rapporto di lavoro o inizio nuova utilizzazione in caso di somministrazione e segnatamente:
La formazione particolare e aggiuntiva per i preposti costituisce credito formativo permanente salvo nei casi in cui si sia determinata una modifica del suo rapporto di preposizione nell’ambito della stessa o di altra azienda.
Il datore di lavoro è comunque tenuto a valutare la formazione pregressa ed eventualmente ad integrarla sulla base del proprio documento di valutazione dei rischi e in funzione della mansione che verrà ricoperta dal lavoratore assunto. ..La formazione per i dirigenti costituisce credito formativo permanente".
Se fosse vero che il datore di lavoro può impedire ai lavoratori di avere l'attestato di frequenza tutte queste possibilità e prescrizioni sarebbero totalmente prive di senso, poiché l'imprenditore che assume un dipendente formato dal precedente datore di lavoro non può dimostrare la formazione precedente.
Opporre resistenza al diritto del lavoratore di ricevere copia conforme degli attestati conseguiti con la formazione, espone il datore di lavoro a rischio di essere denunciato presso la locale ASL o al Garante della Privacy.
Vi è infine un risvolto grottesco, in questo atteggiamento omissivo che viene a ritorcersi verso il datore di lavoro. Leggiamo le parole dell’avv. Dubini: “È ben miope questo ostruzionismo imprenditoriale sulla consegna degli attestati perché gli si ritorce contro quando assume dipendenti già formati da altri datori di lavoro ma privi di attestati: dovrà ripetere gli stessi corsi già fatti. E non potrà invece dedicare tale tempo, in modo più proficuo, alla formazione sulle istruzioni operative correlate ai rischi più significativi della sua attività.”
Fonte: avv. Rolando Dubini, Puntosicuro