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OBBLIGO DI CONSEGNA DEGLI ATTESTATI DELLA FORMAZIONE

Formazione 30 ottobre 2023

 

Nell’esperienza quotidiana come Ente accreditato per la Formazione non è raro scontrarsi con situazioni in cui:

 

  • Il lavoratore che completa un corso di formazione sicurezza in e-learning, scarica (o non scarica) l’attestato a corso completato, e non ne consegna copia al suo datore di lavoro,
  • Ma ancora più frequentemente, lavoratori ai quali il datore di lavoro non ha consegnato copia dell’attestato della formazione ricevuta.

 

Ne consegue, con una certa frequenza, che veniamo contattati o dall’azienda o dal lavoratore per recuperare evidenza della formazione impartita o seguita, anche dopo anni dallo svolgimento del corso.

Il nodo più serio, riguarda il fatto che il lavoratore matura crediti formativi, specie nella formazione sicurezza e salute, che vanno mantenuti e dimostrati in occasione di un cambio di mansione, ma soprattutto nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice cambi azienda e datore di lavoro. In molti casi, incontra difficoltà a dimostrare la formazione ricevuta negli anni perché i precedenti datori di lavoro non gli hanno rilasciato copia dell’attestato di ogni corso, abilitazione e aggiornamento ai quali è stato sottoposto.

 

In un Suo interessante articolo, l’avv. Rolando Dubini propone alcune interessanti riflessioni sul quotidiano online Puntosicuro.

Proponiamo alcuni di questi spunti ai nostri Clienti, rinviando all’articolo per una lettura completa:

 

  • L'articolo 15 del Regolamento GDPR (UE) n. 2016/679 Privacy è inequivocabile: «... 3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento». Dunque il 19 giugno 2000 il Garante Privacy ha testualmente deciso che «anche gli attestati di qualificazione professionale conseguiti durante il rapporto di lavoro possono costituire dati personali che il dipendente ha diritto di richiedere, in base alla legge sulla privacy, al suo ex datore di lavoro. Lo ha stabilito il Garante in un provvedimento con cui ha ordinato ad una società di mettere a disposizione di un ex dipendente che si era rivolto all’Autorità lamentando la violazione del diritto di accesso previsto dall’art. 13 della legge n. 675/96 [abrogato e sostituto dall'articolo 15 del Regolamento GDPR (UE) n. 2016/679 che ha analogo e anche più ampio contenuto di tutela per l'interessato], tutte le informazioni personali custodite negli archivi dell’azienda ivi incluse quelle inerenti ai giudizi e alle note di qualifica professionale». Pertanto, il dipendente ha diritto di pretendere a scelta dal datore di lavoro e/o dall' ente di formazione copia dell'attestato a lui intestato. In genere ciò avviene più frequentemente verso il datore di lavoro e, solo in caso di inerzia o rifiuti, possono arrivare richieste all’Ente formatore.

 

  • Negare ai lavoratori l'attestato contraddice il punto 8 dell' Accordo Stato Regioni del 21/12/11 sulla formazione di sicurezza dei lavoratori che recita: "8. CREDITI FORMATIVI, Il modulo di formazione generale, rivolto ai soggetti di cui ai punti 4 (lavoratori) e 5 (preposti), costituisce credito formativo permanente.

 

Con riferimento alle fattispecie di cui all’articolo 37, comma 4, si riconoscono crediti formativi nei seguenti casi:

 

a) Costituzione di un nuovo rapporto di lavoro o inizio nuova utilizzazione in caso di somministrazione e segnatamente:

 

    • qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con un’azienda dello stesso settore produttivo cui apparteneva quella d’origine o precedente, costituisce credito formativo sia la frequenza alla Formazione Generale, che alla Formazione Specifica di settore;
    • qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con un’azienda di diverso settore produttivo rispetto a quello cui apparteneva l’azienda d’origine o precedente, costituisce credito formativo la frequenza alla Formazione Generale; la Formazione Specifica relativa al nuovo settore deve essere ripetuta.

 

La formazione particolare e aggiuntiva per i preposti costituisce credito formativo permanente salvo nei casi in cui si sia determinata una modifica del suo rapporto di preposizione nell’ambito della stessa o di altra azienda.

Il datore di lavoro è comunque tenuto a valutare la formazione pregressa ed eventualmente ad integrarla sulla base del proprio documento di valutazione dei rischi e in funzione della mansione che verrà ricoperta dal lavoratore assunto. ..La formazione per i dirigenti costituisce credito formativo permanente".

Se fosse vero che il datore di lavoro può impedire ai lavoratori di avere l'attestato di frequenza tutte queste possibilità e prescrizioni sarebbero totalmente prive di senso, poiché l'imprenditore che assume un dipendente formato dal precedente datore di lavoro non può dimostrare la formazione precedente.

 

Opporre resistenza al diritto del lavoratore di ricevere copia conforme degli attestati conseguiti con la formazione, espone il datore di lavoro a rischio di essere denunciato presso la locale ASL o al Garante della Privacy.

Vi è infine un risvolto grottesco, in questo atteggiamento omissivo che viene a ritorcersi verso il datore di lavoro. Leggiamo le parole dell’avv. Dubini: “È ben miope questo ostruzionismo imprenditoriale sulla consegna degli attestati perché gli si ritorce contro quando assume dipendenti già formati da altri datori di lavoro ma privi di attestati: dovrà ripetere gli stessi corsi già fatti. E non potrà invece dedicare tale tempo, in modo più proficuo, alla formazione sulle istruzioni operative correlate ai rischi più significativi della sua attività.

 

Fonte: avv. Rolando Dubini, Puntosicuro

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