Il 21/10/2021 è stato pubblicato in G.U. n. 252, il DL 21 ottobre 2021, n. 146 (cd. Decreto Fiscale – Lavoro ) recante “ misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili “, in vigore dal 22 ottobre 2021.
Il decreto anche se passato un po' in sordina, tra i vari provvedimenti green pass, apporta una serie di modifiche alla legislazione in materia di salute e sicurezza destinate ad avere un grande impatto per le aziende.
Le novità in materia di sicurezza e salute sul lavoro sono trattate nell'Articolo 13 – "Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro", e riguardano principalmente:
1. PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE L’Ispettorato Nazionale del lavoro o i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali nell’ambito di accertamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro adottano un provvedimento di sospensione, quando: - riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (lavoro in nero) - a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all’Allegato I. Non è più richiesta alcuna “recidiva” ai fini della adozione del provvedimento che scatterà subito a fronte di gravi violazioni prevenzionistiche. Il provvedimento di sospensione è adottato in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell’attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell’Allegato I. Unitamente al provvedimento di sospensione l’Ispettorato nazionale del lavoro può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione. Limitatamente ai provvedimenti adottati in occasione dell’accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi, provvede il Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente.
2. INASPRIMENTO DELLE SANZIONI
In caso di sospensione, per poter riprendere l’attività produttiva è necessario non soltanto il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, ma anche il pagamento di una somma aggiuntiva di importo variabile a seconda delle fattispecie di violazione. L’importo è raddoppiato se, nei cinque anni precedenti, la stessa impresa ha già avuto un provvedimento di sospensione;In allegato il Decreto Legge.
3. COMPITI DI COORDINAMENTO ALL'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO Sono estese le competenze di coordinamento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro negli ambiti della salute e sicurezza del lavoro. All’estensione delle competenze attribuite all’INL si accompagneranno un aumento dell’organico di 1.024 unità e un investimento in tecnologie di oltre 3,7 milioni di euro nel biennio 2022/2023; Viene inoltre rafforzata la banca dati dell’INAIL, il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), per il quale si punta a una definitiva messa a regime e a una maggiore condivisione delle informazioni in esso contenute. Gli organi di vigilanza sono tenuti ad alimentare un’apposita sezione della banca dati, dedicata alle sanzioni applicate nell’ambito dell’attività di vigilanza svolta nei luoghi di lavoro. Mentre l’INAIL dovrà rendere disponibili alle Aziende sanitarie locali e all’Ispettorato nazionale del lavoro i dati relativi alle aziende assicurate e agli infortuni denunciati.
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