Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali informa che è disponibile, nell'apposita sezione dedicata del sito, una nuova FAQ che riguarda gli obblighi per l’aggiornamento della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il Ministero del Lavoro precisa che, in considerazione della situazione eccezionale, caratterizzata dalle misure di contenimento volte a evitare e prevenire il contagio da COVID-19, in coerenza con il principio introdotto dal Decreto-legge n. 18 del 2020, la mancata effettuazione dell’aggiornamento non preclude lo svolgimento dell’attività lavorativa. Fermo restando, naturalmente, l’obbligo di completare l’aggiornamento immediatamente dopo la fase emergenziale. Inoltre, al fine di contemperare l’esigenza del contenimento delle attività con il necessario aggiornamento delle competenze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, si ritiene ammissibile, in via temporanea, lo svolgimento delle attività formative in videoconferenza esclusivamente con modalità sincrona, ad esclusione della parte pratica dei corsi, in modo da garantire la verifica delle presenze dei soggetti da formare e la piena interazione tra questi ultimi e i docenti.
Attualmente il termine della “fase emergenziale” previsto per Decreto è il 31 luglio 2020. Da tale data il datore di lavoro deve poter dimostrare di aver provveduto almeno a pianificare l’aggiornamento della Formazione obbligatoria abilitante in modo che il rinnovo dell’abilitazione arrivi nel più breve tempo possibile. A tale riguardo, SEA ha riavviato l’offerta di corsi a catalogo al fine di rendere disponibile prima possibile edizioni per l’aggiornamento obbligatorio delle figure con abilitazione di attrezzature da lavoro, incaricati alle emergenze aziendali, ecc.
Vi invitiamo, allo scopo, a consultare la nostra offerta formativa su https://www.seaconsulenze.it/it/corsi-formazione/. Corsi webinar, e-learning e in presenza: in particolare, per i “corsi in presenza”, la formazione andrà somministrata nel rispetto dell’ordinanza del PGP del 03 giugno scorso e delle misure di contenimento in essa richiamate.
La formazione in materia di Sicurezza sul Lavoro rappresenta un tema vasto disciplinato da diversi riferimenti legislativi che impongono specifici percorsi formativi e diverse scadenze per l’aggiornamento.
Il mancato rispetto delle scadenze formative di legge è sanzionato.
Nei corsi per la sicurezza sul lavoro si distinguono quelli a rischio basso, medio e alto.
Per individuare il livello di rischio aziendale è bene affidarsi a professionisti qualificati. Non sempre, infatti, è sufficiente la corrispondenza tra codice ATECO e le classificazioni riportate dall'Accordo Stato-Regioni: ci sono imprese considerate a rischio basso, ma al cui interno sono previste mansioni considerate come altamente rischiose.
Così come i corsi sulla sicurezza, anche i rispettivi aggiornamenti sono obbligatori.
La legge prevede che, nel quinquennio successivo al primo corso, il datore di lavoro debba far svolgere ai propri dipendenti un totale di 6 ore di aggiornamento, indipendentemente dalla classe di rischio.
L'Accordo Stato-Regioni precisa che queste ore dovrebbero esser distribuite più o meno uniformemente nei cinque anni successivi alla precedente formazione, anche se, di fatto, il corso di aggiornamento viene spesso svolto per intero prima della scadenza.
È importante, dunque, ricordarsi che gli obblighi del datore di lavoro non si estinguono con la frequentazione dei corsi di formazione da parte dei dipendenti: fare attenzione agli aggiornamenti, nel quinquennio seguente, è un altro aspetto da tenere bene a mente.
Con l’evolversi delle nuove tecnologie, e il cambiamento dei ritmi lavorativi, usufruire dei corsi sulla sicurezza in modalità e-learning è un ottimo modo per facilitare la formazione dei lavoratori e, al tempo stesso, venire incontro alle loro esigenze.